Certificazione M.O.C.A

Materiali a contatto con gli alimenti M.O.C.A.

Il recente Regolamento 1935/2004/CE (Regolamento Quadro in materia di MOCA) prevede che i materiali e gli oggetti destinati al contatto con alimenti, debbano essere corredati di una dichiarazione scritta attestante la loro conformità alle norme vigenti.

Direttiva 2006/42/EC Allegato I Parte 2.1

Direttiva 2006/42/EC Allegato I Parte 2.1 La direttiva Macchine recepita con D. lgs n. 17 del 27/01/2010 introduce l’obbligo a carico dei costruttori di macchine di effettuare una valutazione dei rischi e di utilizzare materiali a contatto che siano conformi alla direttiva in materia applicabile. La direttiva quadro applicabile per i costruttori di materiali o oggetti a contatto con gli alimenti è il regolamento quadro (CE) 1935/2004.

GMP Reg. 2020/2006/CE

IN APPLICAZIONE AL REGOLAMENTO (CE) 1935/2004 Il regolamento (CE) 2023/2006 introduce l’obbligo di applicare le BUONE PRATICHE DI FABBRICAZIONE DEI MATERIALI che consiste nell’utilizzare una particolare metodologia di valutazione dei rischi dell’intera azienda al fine di non costituire un pericolo per la salute umana durante l’utilizzo dei materiali a contatto con gli alimenti di qualsiasi natura. In sostanza il regolamento definisce le regole comuni per l’applicazione delle buone pratiche di fabbricazione (GMP) a cui tutti i produttori, trasformatori e distributori di materiali o oggetti sono assoggettati allo scopo di garantire costantemente la conformità e la sicurezza dei prodotti finiti.

Reg. Quadro CE n.1935/2004

I materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti sono disciplinati sia da provvedimenti nazionali che europei. Il Regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce i requisiti generali cui devono rispondere tutti i materiali ed oggetti.

Comunicazione SUAP

Dal 10/02/2017 tutti i produttori hanno l’obbligo comunicare all'autorità sanitaria competente che sono produttori di materiali o oggetti a contatto con alimenti.

Tracciabilità

Rintracciabilità (art.17 Reg. (CE) 1935/2004) a) La rintracciabilità dei materiali e degli oggetti deve essere garantita in tutte le fasi per facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, e fornire le informazioni ai consumatori ed infine per giungere all’attribuzione delle responsabilità; b) Le materie prime, nonché i materiali utilizzati per la lavorazione devono essere rintracciabili. Per tale fine è necessario avere una procedure che consente l’ individuazione delle aziende da cui e a cui sono stati forniti i materiali e gli oggetti prodotti, trasformati o distribuiti.

Materiale idoneo al contatto alimentare D.M 21/03/1973 D.M 140 del 11/11/2013

I materiali da testare devono essere contenuti nella lista in oggetto. Altri materiali a contatto con gli alimenti sono disciplinati da provvedimenti specifici: ceramica, alluminio, etc.

Prove laboratorio di migrazione

Prove laboratorio di migrazione La migrazione è il trasferimento (passaggio, cessione) di sostanze dal materiale o dall’imballaggio o dal contenitore all’alimento deve essere sempre oggetto di valutazione.

Dichiarazione di conformità base all'art. 1935

Dichiarazione di conformità base all'art. 1935 Il produttore di sostanze a contatto con alimenti ha l’obbligo di corredare il materiale fornito di una dichiarazione di conformità che deve essere conservata per le verifiche dell’autorità competente per accertamenti ed in caso di richiamo del lotto di produzione.

Sanzioni D.LGS 29 del 10/02/2017

REGIME SANZIONATORIO In caso d’inadempimento ai vari regolamenti che disciplinano la materia, molteplici sono le sanzioni a cui le aziende possono andare incontro D. lgs 10 febbraio 2017 n. 29. Di seguito l’elenco delle sanzioni applicabili per violazioni delle norme legislative in oggetto: Principali sanzioni Art.2 comma 1 : Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA che costituiscono un pericolo per la salute umana. Sanzioni da 10.000 a 80.000 euro. Art.2 comma 2 : Produzione, commercializzazione e utilizzo di MOCA in violazione dei limiti di migrazione globale o mancato rispetto norme di buona fabbricazione. Sanzioni da 7.500 a 60.000 euro.

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